Proposta di revisione costituzionale Renzo-Boschi: un disegno autoritario e "neo-corporativo" |
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Domenica 20 Marzo 2016 09:10 |
Il ruolo del Parlamento è stato depotenziato per predisporre un «quadro di comando verticale» svincolato dalle istanze del pluralismo, reputate incompatibili con le esigenze dei mercati finanziari. (D. Chirico). Nella Relazione al disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi (AS 1429), si legge, infatti, che la «stabilità dell’azione di governo» e l’«efficienza dei processi decisionali», costituiscono «le premesse indispensabili per agire, con successo, nel contesto della competizione globale». In un report della banca d’affari statunitense JP Morgan (28 maggio 2013) - ossia della maggiore responsabile della crisi dei “subprime” - si esprime, del resto, la medesima insofferenza nei riguardi della dialettica politica e sociale. Il documento sollecita infatti gli Stati a disfarsi delle Costituzioni adottate nel secondo dopoguerra, perché fondate su concezioni «socialiste […] inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea». I «limiti intrinseci» di queste Costituzioni, sono individuati nella prefigurazione di «governi deboli nei confronti dei parlamenti» e specie nella previsione di «tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori» che ostacolano la realizzazione delle “politiche di austerità” prescritte per il ripianamento dei “debiti sovrani”. Il Presidente della BCE, Mario Draghi (12 agosto 2013) è giunto del resto a invocare «un processo riformatore definito in sede europea e imposto senza mediazioni ulteriori agli Stati più arretrati», che dovrebbe perseguire il fine di trasformarli in «strutture amministrative subordinate» ai diktat delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali (BCE; FMI). Nel corso di un trentennio si è perseguito insomma l’obiettivo di «autonomizzare le istituzioni politiche dal terreno sociale e dai suoi conflitti», affinché potesse applicarsi il «paradigma governamentale con tutti i suoi corollari autoritari e familistici compreso il proliferare delle logiche mafiose di appartenenza», che dominano ormai in tutti gli ambiti istituzionali (Burgio). Ad onta delle retoriche sul “postmoderno”, risulta evidente tuttavia come ci si trovi dinanzi ad una “svolta autoritaria”, che sembra riportarci in una situazione simile a quella dell’Ottocento, caratterizzata dalla crescita abnorme dei profitti dei gruppi oligarchici e, di conseguenza, dal dilagare della diseguaglianza e della povertà (T. Piketty). La proposta di revisione Renzi-Boschi costituisce il punto di approdo di questo processo controriformatore, perché mira a «costituzionalizzare» un assetto istituzionale funzionale «alla gestione oligarchica delle dinamiche economico-sociali» (G. Azzariti). Se si vogliono comprendere le motivazioni effettive della “riforma” proposta (indebitamente) dal Governo e se si vuole altresì valutare il suo grado di coerenza con i principi fondamentali e con le finalità della Costituzione, occorre soffermarsi sulle ragioni che spinsero i Costituenti a superare il modello “autoritario” dello stato liberale e quello “totalitario” dello stato fascista, per fondare una “democrazia sociale” incentrata sulla sovranità del popolo lavoratore (S. d’Albergo). Ci troviamo infatti dinanzi ad una proposta di revisione che suscita fondati dubbi, non solo in relazione alla questione della riduzione della rappresentanza derivante dalla soppressione dell’elettività del Senato, ma anche in relazione alla questione più ampia circa la compatibilità tra una (futura) forma di governo incentrata sull’efficienza delle “decisioni” e una forma di stato fondata sull’«effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, 2° co., C.). Il disegno Renzi-Boschi in connessione con la legge elettorale (cd. Italicum), mira infatti a sostituire il modello costituzionale imperniato sulla sovranità popolare, sulla rappresentanza e sulla centralità del Parlamento, con un modello basato sull’investitura del Capo politico e sul primato del Governo. Le modifiche costituzionali, risultano oltretutto inadeguate ad affrontare la grave crisi di legittimità che attraversa lo Stato costituzionale, perché ripropongono - per giunta aggravandole - le soluzioni regressive del passato incentrate sul rafforzamento degli esecutivi e sulla svalutazione della rappresentanza, che costituiscono la causa principale della disgregazione del tessuto politico, sociale e morale del Paese. La riforma prevede la sostituzione del “bicameralismo perfetto” con una sorta di “bicameralismo confuso”. Mentre infatti il ruolo politico-costituzionale della Camera dei deputati risulta abbastanza chiaro (funzione di rappresentanza della Nazione; funzione legislativa; funzione di indirizzo politico e di controllo dell’operato di governo), al Senato vengono attribuite invece una serie di funzioni indeterminate e non omogenee (rappresentanza delle istituzioni territoriali; partecipazione al procedimento legislativo; raccordo stato-enti territoriali; valutazione delle politiche pubbliche e delle attività delle pubbliche amministrazioni). Il rapporto di fiducia tra il Senato e il Governo viene eliminato e quindi il potere di concedere o revocare la fiducia al Governo è attribuito alla sola Camera dei deputati. Il Senato non sarà più eletto a suffraggio universale diretto e quindi solo la Camera dei deputati continuerà ad essere eletta direttamente dai cittadini. Il numero dei senatori viene ridotto da 315 (attuali) a 100, dei quali: a) 74 saranno (consiglieri regionali) eletti dai Consigli regionali di appartenenza, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in sede di elezione degli stessi Consigli; b) 21 saranno Sindaci eletti dai Consigli regionali, nella misura di uno per ciascuno, fra tutti i sindaci dei comuni della Regione; c) cinque saranno nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, con mandato di sette anni non rinnovabile. Questi 100 componenti continueranno a svolgere part-time la funzione di consigliere regionale (o di sindaco), con la conseguenza che ambedue le funzioni saranno svolte male, con spreco quindi di denaro pubblico, contrariamente a quanto sbandierato dai proponenti della riforma. Le modalità di scelta dei Senatori appaiono oltretutto indeterminate perché non si è sciolta l’alternativa fra elezione indiretta (da parte dei Consigli regionali) o diretta (da parte del corpo elettorale), rinviando ad una successiva legge ordinaria la soluzione dell’enigma. Il nuovo art. 57 introduce infatti, da un lato, l’elezione indiretta dei senatori da part dei Consigli regionali, per poi smentire se stesso assegnando la scelta – con formula in realtà anodina – agli elettori, rinviando poi tutto ad una futura legge bicamerale. Il procedimento legislativo risulta, del pari, stravolto perché la partecipazione paritaria delle Camere sarà limitata a un numero definito di leggi bicamerali (leggi costituzionali; leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali). Per tutte le altre leggi, il Senato potrà solo proporre modifiche, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. L’iter di formazione delle leggi risulta quindi fortemente complicato, perché si passa da uno ad addirittura dieci distinti iter di approvazione della legge, con il rischio di aumentare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale. Non posso soffermarmi dettagliatamente su tutti i profili problematici della riforma, ma da quanto sin ora argomentato, si può comprendere come essa si muova in una direzione opposta rispetto a quella della Costituzione che mira a potenziare la “sovranità popolare” nei rapporti politico-istituzionali e economico-sociali. Nell’Assemblea costituente, i social-comunisti sostennero che all’unicità della sovranità popolare dovesse corrispondere l’unicità della rappresentanza e proposero pertanto l’istituzione di una sola Camera per evitare la segmentazione del corpo elettorale sulla base di criteri artificiosi, come quelli della “rappresentanza degli interessi corporativi” o della “rappresentanza degli enti territoriali”. Non riuscendo però a superare il pregiudizio dei bicameralisti nei riguardi del cd. “governo di assemblea”, riuscirono tuttavia ad ottenere l’elezione a “suffragio diretto e universale” dei deputati e dei senatori (chiamati entrambi a “rappresentare la Nazione”) e la parificazione del ruolo delle due Camere, nel processo di elaborazione dell’indirizzo politico. Il disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi non supera però il bicameralismo allo scopo di concentrare in una sola Camera la forza della sovranità popolare, bensì allo scopo di estromettere un organo costituzionale dal circuito politico-rappresentativo, sostituendolo con un organo di natura burocratico-corporativa, composto non più da «rappresentanti della Nazione», ma da “mandatari” degli enti regionali e comunali, irresponsabili nei confronti della sovranità popolare «dalla quale soltanto può derivare la rappresentanza politica» (G. Ferrara). Nella prospettiva del rilancio del parlamentarismo, si dovrebbe invece riprendere la proposta dei Costituenti social- comunisti, finalizzata a riunificare la sovranità della rappresentanza popolare in un’unica camera eletta con un sistema proporzionale “puro”, respingendo tutte le proposte ispirate ad una “governabilità” antitetica alla “rappresentatività”, che vengono rilanciate nelle fasi di crisi, allo scopo di favorire restaurazioni autoritarie funzionali alla garanzia dei profitti e delle rendite delle imprese industriali e finanziarie. La proposta di superamento del bicameralismo paritario appare quindi diretta a imprimere al sistema costituzionale una «torsione fortemente maggioritaria e centrata sull’esecutivo», perché sminuisce drasticamente «i poteri del Parlamento, cui lo stesso Governo dovrebbe essere sottoposto per la fiducia, il controllo e la vigilanza» (M. Villone). Il predominio del Governo sul Parlamento è stato sancito in modo incisivo nel sesto comma dell’art. 12 del disegno di legge costituzionale che modifica l’art. 72 della Costituzione. La norma attribuisce infatti al Governo la possibilità (recte: il potere) di chiedere alla Camera la votazione prioritaria dei disegni di legge dichiarati essenziali per l’attuazione del programma di governo. Questo comporta che: ● il Governo possa chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno; ● il disegno di legge “prioritario” dovrà essere sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni; La versione di recente approvata, prevede che tale procedura di esame e votazione prioritaria sia esclusa per: a) le leggi di approvazione paritaria di Camera e Senato; b) le leggi in materia elettorale; c) le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; e) le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto; f) le leggi di bilancio. Risulta evidente comunque come questa previsione che rafforza le prerogative del Governo e comprime quelle del Parlamento, incida profondamente sugli equilibri costituzionali», distorcendo gravemente non solo la forma di governo parlamentare, ma anche la forma di stato democratico-sociale previste dalla Costituzione. L’attacco alla democrazia sociale trova in questa previsione il proprio compimento, perché la sanzione del primato del governo sul parlamento nel processo di elaborazione degli indirizzi politici, aggiungendosi all’introduzione del principio del pareggio di bilancio, determina la piena integrazione fra la “governabilità istituzionale” e la “stabilità economica”, ripristinando il nesso di compenetrazione organica fra lo stato-apparato e gli interessi economico-finanziari, su cui si incardinava lo stato liberale e lo stato fascista-corporativo. L’istituto del “voto a data certa” introdotto dal disegno di legge costituzionale, evoca del resto la cultura istituzionale sottesa alla previsione dell’art. 6 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2263 che condizionava gravemente l’autonomia del Parlamento, attribuendo al Capo del Governo il potere di determinare la formazione dell’ordine del giorno delle Camere. L’art. 6 della L. 24/12/1925, n. 2263, concernente: «Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo», disponeva infatti che: «Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una delle due Camere, senza l’adesione del Capo del Governo». Non si può non rilevare pertanto come la Costituzione abbia recepito una prospettiva opposta a quella del rafforzamento dell’esecutivo, perché i suoi Principi fondamentali mirano a valorizzare il ruolo delle forme organizzate del pluralismo e specie dei partiti considerati strumenti essenziali per la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politcia nazionale (artt. 3, 2° co, C e 49 C.). Nella Costituzione, forma di stato, forma di governo e sistema elettorale sono stati concepiti come parti di un disegno organico e connessi in modo tale da potenziare il programma di trasformazione economico-sociale indicato nei Principi fondamentali e nella Prima Parte della Costituzione. In questo contesto risulta fondamentale appunto la previsione di una forma di governo imperniata sul primato del Parlamento, in quanto organo recettivo delle istanze espresse dal pluralismo organizzato nelle formazioni di base, nei sindacati e nei partiti di massa (S. d’Albergo). La centralità del parlamento può estrinsecarsi tuttavia solo in vigenza di un sistema elettorale proporzionale “puro” idoneo a garantire la piena espressione della sovranità popolare. I Costituenti hanno considerato infatti il sistema proporzionale non come un mero meccanismo di traduzione dei voti in seggi, ma come lo strumento necessario per imprimere l’impulso al processo di trasformazione dei rapporti politici, economici e sociali nella direzione indicata dall’art. 3, 2° co, C. Il sistema proporzionale puro costituisce infatti lo strumento per realizzare in modo integrale i valori del pluralismo sociale, politico e istituzionale e costituisce pertanto un principio espressivo dell’essenza del nostro ordinamento, come si desume dal fatto che è richiamato in varie norme costituzionali e specie nell’art. 39 C. volto a valorizzare il pluralismo sindacale. Nel corso degli anni sessanta e settanta del Novecento, la cultura della “governabilità”, pur evocata dall’“o.d.g. Perassi”, non riuscì a radicarsi proprio a causa della spinta impressa dal sistema proporzionale al protagonismo delle forze politiche e sociali, che riuscirono a rendere il Parlamento sede di elaborazione di indirizzi politico-economici definiti nel quadro della “programmazione democratica dell’economia” (art. 41, 3° co., C.). Solo il sistema proporzionale puro riesce infatti a dare espressione alle variegate forme della sovranità popolare, com’è dimostrato dal fatto che è riuscito a garantire per una lunga stagione la democraticità del sistema, nonostante gli effetti della cd. conventio ad exludendum stipulata fra le forze di maggioranza per escludere i comunisti dal governo della Repubblica. Non a caso il processo di erosione dei fondamenti della democrazia-sociale è stato contrassegnato da un ripetuto attacco al sistema proporzionale: dal tentativo democristiano di introdurre la “legge truffa-maggioritaria” (1953), all’adozione del Mattarellum (1993) e in seguito del Porcellum (2005), rivelatosi peggiore della stessa “legge truffa”. Nella stessa prospettiva si colloca il disegno di legge in materia elettorale risultante dal patto Renzi-Berlusconi, che senza considerare le indicazioni contenute nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, fa rivivere, aggravendole, le previsioni del “porcellum”. La Legge elettorale n. 52 del 2015 (cd. Italicum) che assicura una maggioranza di seggi all’unica lista che ottiene il miglior risultato (al primo turno se supera la soglia del 40% dei voti espressi; al ballottaggio senza la previsione di una soglia di partecipazione e quindi anche nel caso di un’astensione maggioritaria), produrrà infatti l’effetto di garantire ad un solo partito la possibilità di formare il Governo e di ottenere la fiducia della Camera, anche se espressione di un’esigua minoranza di votanti. Tutte le volte che il corpo elettorale sarà chiamato a votare, si assisterà pertanto alla reiterazione di un «colpo di stato», perché verrà vilipeso e ripudiato un «principio fondante della Costituzione, della democrazia e della civiltà giuridica», ossia il principio di libertà e di eguaglianza del voto sancito dall’art. 48, 2° co., C (G. Ferrara). Il disegno di legge viola infatti sia il principio della “libertà di voto” perché prevede le “liste bloccate”, sia quello di eguaglianza perché prevede un “premio di maggioranza” esorbitante che potrebbe consentire a una sola lista (D. Gallo, 2015) di conquistare la maggioranza dei seggi, sottraendoli alla rappresentanza di due terzi degli elettori. A ciò si aggiunga, la previsione di “soglie” di entità altrettanto abnorme da vanificare i voti di milioni di elettori che non si riconoscono in nessuna delle aggregazioni (supposte) maggiori. Il disegno Renzi Boschi normativizza quindi in combinato con la legge elettorale, il primato del Governo sul Parlamento, delineando uno scenario dal quale possono ricavarsi tre conclusioni: 1) l’attacco sferrato in questi anni ai diritti sociali, rischia oggi di estendersi ai diritti politici e alle libertà; 2) l’Italia è divenuta, in termini gramsciani, il terreno privilegiato di sperimentazione del nuovo sovversivismo delle classi dirigenti; 3) questo accade non perché l’ordine neoliberista è troppo forte, ma perché inizia a essere troppo debole e quindi ha bisogno per difendersi: ● di alzare muri (contro i migranti); ● di blindare il sistema ricorrendo a leggi elettorali contraffatte (Italia); ● di rafforzare i poteri di emergenza attraverso modifiche della Costituzione (Francia); ● di “commissariare” la volontà democratica dei popoli (Grecia). In Italia, la controriforma costituzionale costituisce il terreno prescelto dalle forze conservatrici, per portarne a compimento l’ultrasessantennale disegno di smantellamento della Costituzione socialmente più avanzata d’Europa. (De Fiores). Ecco perché il governo ha deciso di trasformare il referendum nella madre di tutte le battaglie. Ecco perché siamo chiamati a difendere e rilanciare la Costituzione repubblicana.
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